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Inventario e valutazione delle rimanenze 2012

Le aziende devono provvedere alla quantificazione ed alla valutazione delle rimanenze di magazzino al 31/12/2012 relative a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, lavori e servizi in corso su ordinazione e prodotti finiti-

20 Dicembre 2012
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Inventario e valutazione delle rimanenze al 31/12/2012.

Le aziende devono provvedere alla quantificazione ed alla valutazione delle rimanenze di magazzino al 31/12/2012 relative a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, lavori e servizi in corso su ordinazione e prodotti finiti, che si trovano presso l’impresa o anche presso terzi (in conto deposito, conto lavorazione, conto installazione, ecc.) o in viaggio, (quando l’impresa ha già acquisito il titolo di proprietà), purché, naturalmente, siano di proprietà dell’impresa.

Si tratta di un’attività estremamente importante, in quanto la valorizzazione delle rimanenze può incidere notevolmente sulla determinazione del risultato d’esercizio; le sotto riportate disposizioni devono essere rispettate alla lettera, stante anche la rilevanza della problematica nell’ipotesi di verifica fiscale.

Gli imprenditori dovranno redigere l’inventario analitico di magazzino con riferimento alla
situazione “fotografata” al 31/12/2012; nell’inventario dovranno essere indicate su apposita distinta
analitica le quantità di giacenze valutate secondo i metodi riportati di seguito.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

1) Merci

Occorre predisporre la distinta analitica di tutte le merci, raggruppandole secondo categorie
omogenee (per natura e valore) con l’indicazione del criterio di valutazione adottato (Lifo, Fifo, costo
medio ponderato, prezzo specifico d’acquisto, prezzo al dettaglio ecc.).

Gli esercenti attività di commercio al minuto, che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, potranno compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31/12/2012, la cui somma dei prezzi di vendita, una volta scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze.

In questo caso è necessario predisporre un prospetto illustrativo dei criteri e delle modalità
di calcolo adottate, che dovrà essere allegato alla dichiarazione dei redditi.

2) Materie prime

Distinta analitica di tutte le materie prime raggruppate secondo categorie omogenee (per
natura e valore) con l’indicazione del criterio valutativo adottato (Lifo, Fifo, costo medio ponderato,
prezzo specifico d’acquisto ecc.).

3) Prodotti in corso di lavorazione

Distinta analitica dei prodotti in corso di lavorazione con l’indicazione dei costi di
produzione sostenuti fino al 31/12/2012, tenuto conto dello stadio di lavorazione in cui, a tale data, si
trovano le rimanenze da valutare.

4) Lavori e servizi in corso su ordinazione

Distinta analitica di tutti i lavori e servizi su ordinazione, che saranno in corso d’esecuzione
al 31/12/2012 (si ricorda che per dar luogo a rimanenze le prestazioni devono essere indivisibili fino
alla conclusione del contratto), con l’indicazione del criterio di valutazione adottato (costo di
produzione o corrispettivo pattuito) e l’indicazione del costo industriale sostenuto o del corrispettivo
maturato fino al 31/12/2012. Per i lavori su ordinazione con durata inferiore a dodici mesi per la parte
non ancora ultimata la valutazione deve avvenire sulla base delle spese sostenute nell’esercizio. Per i
lavori su ordinazione con durata superiore ai dodici mesi la valutazione deve avvenire sulla base dei
corrispettivi pattuiti o liquidati.

L’imprenditore quindi deve calcolare alla fine dell’esercizio, sulla porzione di opera già
eseguita, la parte di corrispettivo pattuito già maturato e comprensivo di un margine di utile.

L’importo così determinato costituisce rimanenza a fine esercizio, a prescindere dalla sua
percezione.
Se le opere sono coperte da stati di avanzamento lavori, la valutazione deve essere
effettuata sulla base dei corrispettivi liquidati in via non definitiva. Si consiglia di apporre le firme sui
S.A.L.

Nel valore delle rimanenze sono compresi anche gli interesse passivi relativi a prestiti
specificatamente contratti per la realizzazione dei lavori.

Per le opere iniziate prima del periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007, è possibile,
previa autorizzazione dell’Ufficio Finanziario, la valutazione sulla base del costo sostenuto.

Si ricorda che, nel caso di commesse di durata ultrannuale, sarà anche necessario
predisporre un prospetto illustrativo dei criteri di calcolo adottati, obbligatorio per UNICO 2013, come
lo era per le precedenti dichiarazioni.

Se il prospetto non viene predisposto, l’Amministrazione può rettificare le valutazioni dell’imprenditore anche basandosi su presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti.

5) Prodotti finiti

Distinta analitica di tutti i prodotti finiti con l’indicazione dei costi di produzione sostenuti
per l’ottenimento dei prodotti stessi.

ALTRE INFORMAZIONI

Le normative civilistica e fiscale impongono la costanza, anno per anno, dei criteri di valutazione adottati; quindi, per esempio, non è possibile, in linea generale, valutare le merci un anno con il metodo Lifo e l’anno successivo con il metodo Fifo. Il codice civile consente il cambiamento solo in casi eccezionali, indicati, motivati e qualificati nella nota integrativa, mentre l’art. 110 comma 6 del T.U.I.R. recita che “in caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato”.

Ricordiamo infine che, anche al fine di integrare il libro inventari, le distinte analitiche utilizzate per la compilazione dell’inventario e per la valorizzazione delle rimanenze evidenziandone il criterio valutativo adottato ed anche l’ubicazione, dovranno essere conservate dall’imprenditore per 10 anni; tale documentazione dovrà essere esibita nel caso di richiesta da parte degli Organi verificatori dell’Amministrazione Finanziaria (vedasi nostra circolare 24/99, poiché, in caso di verifica, gli Uffici
richiedono sicuramente il tabulato dell’inventario).

Inoltre, un recente intervento giurisprudenziale ha determinato la necessità di riportare sul libro inventari il criterio valutativo per ogni categoria di beni. Tale indicazione elimina uno degli elementi che potrebbe determinare il rischio, in caso di verifica fiscale, che l’impresa sia esposta ad accertamento induttivo sul reddito basato sui parametri o studi di settore, disconoscendo interamente i dati derivati dalla contabilità.

La Cassazione ha recentemente ribadito che la mancata esibizione delle distinte utilizzate
per la redazione del libro inventari autorizza il ricorso da parte del Fisco all’accertamento induttivo.
Infatti, se l’inventario non indica con chiarezza la consistenza dei beni distinti in categorie omogenee e
il relativo valore, nel corso delle verifiche fiscali il contribuente deve tenere a disposizione i documenti
di fatto utilizzati per la compilazione del libro stesso.

Martedì, 18 dicembre 2012/Italia.Studio Scardovelli ed Associati, Mantova. Circolare 19/2012

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