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ANAS: novità sul credito per l'anno 2013

Lo scorso 1° luglio, l’Associazione Bancaria Italiana e le Organizzazioni di categoria di molti settori, tra cui le Organizzazioni professionali agricole,hanno siglato un nuovo Accordo per il credito in favore delle piccole-medie imprese.

9 Luglio 2013
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ACCORDO PER IL CREDITO 2013

Lo scorso 1° luglio, l’Associazione Bancaria Italiana e le Organizzazioni di categoria di molti settori, tra cui le Organizzazioni professionali agricole, hanno siglato un nuovo Accordo per il credito in favore delle piccole-medie imprese.

Ne possono beneficiare le piccole-medie imprese operanti in Italia ed appartenenti a tutti i settori, che al momento della presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni o procedure esecutive in corso (imprese “in bonis”). Le imprese beneficiarie sono quelle che si trovano in una situazione di “temporanea tensione finanziaria” dovuta alla congiuntura economica, riscontrabile ad esempio per la presenza di una riduzione del fatturato o del margine operativo rispetto al fatturato, oppure di un aumento dell’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato o di una riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale.

Gli interventi finanziari previsti sono i seguenti:

Operazioni di sospensione dei finanziamenti.

E’ prevista la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo e la sospensione per 12 o 6 mesi del pagamento della quota capitale prevista nei canoni di leasing rispettivamente immobiliare o mobiliare. Possono essere ammesse alla sospensione le rate che risultino in essere alla data di sottoscrizione del nuovo Accordo, che non abbiano già usufruito dell’analogo beneficio previsto dall’Accordo del 28 febbraio 2012 e che non siano scadute da oltre 90 giorni. Possono beneficiare della sospensione anche i mutui che abbiano già beneficiato delle misure previste dall’Avviso Comune del 2009 e successivi rinnovi.

Operazioni di allungamento dei finanziamenti.

Si prevedono le seguenti possibilità:

allungamento della durata dei mutui: sono ammissibili alla richiesta di allungamento i mutui che risultino in essere alla data del 1° luglio 2013 e non abbiano usufruito di analogo beneficio ai sensi dell’Accordo per il credito del 16 febbraio 2011 e dell’Accordo 28 febbraio 2012; il periodo massimo di allungamento è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento (in ogni caso non supera i 3 anni per i mutui chirografari e 4 anni per quelli ipotecari); i tassi di interesse previsti dal contratto originario saranno mantenuti se le operazioni di allungamento saranno accompagnate da un rafforzamento patrimoniale o da processi di aggregazione per il rafforzamento del profilo economico/patrimoniale;
allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere esigenze di cassa con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili;
allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione, perfezionato con o senza cambiali.

Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo dell’attività.

Alla luce delle agevolazioni fiscali di cui al Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche aderenti si impegnano a concedere alle imprese costituite in forma di società di capitali (incluse le cooperative) finanziamenti proporzionali all’aumento dei mezzi propri realizzato dall’impresa, indipendentemente dal sussistere delle condizioni di tensione finanziaria sopra citate.

Le richieste dovranno essere presentate dalle imprese alla banca aderente entro il 30 giugno 2014 (o entro il 31 dicembre 2014 per le domande di allungamento dei mutui che al 30 giugno 2014 dovessero essere ancora in sospensione).

Per consentire alle banche aderenti di adottare le procedure necessarie per l’attuazione del nuovo Accordo, il periodo di validità del precedente Accordo “Nuove Misure per il Credito alle PMI” del 28 febbraio 2012 è prorogato fino al 30 settembre 2013.

Il testo completo del nuovo Accordo è disponibile collegandosi al seguente link:

http://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Avviso-comuneealtre-misure-perlePmi/Nuove-misure-per-il-credito-alle-Pmi/Accordo_PMI_2013.pdf

ANAS:Via Lazzaro Spallanzani, 4 – 00161 ROMA Tel. 06 44170629 – Fax 06 44170638 http://www.anas.it

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