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Dal 2 settembre 2017 Modello IV solo on line

Non sarà più possibile utilizzare il modello IV cartaceo. Le movimentazioni dei capi allevati verso i macelli, non dovendo essere autorizzate dal veterinario, viene prevista la compilazione del modello 4 online da parte del solo allevatore.

28 Luglio 2017
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Dal 2 settembre 2017, entra in vigore, dopo la proroga, il modello IV on line. Non sarà più possibile utilizzare il modello IV cartaceo. Le movimentazioni dei capi allevati verso i macelli,non dovendo essere autorizzate dal veterinario, viene prevista la compilazione del modello 4 online da parte del solo allevatore, come è oggi per il documento cartaceo.

Invece se gli animali vengono spostati verso un altro allevamento, ossia la movimentazione "da vita", le norme prescrivono l’autorizzazione da parte dell’Asl, che dovrà dunque autorizzare il modello online. E qui scatta la differenza rispetto al “sistema cartaceo”: in pratica il meccanismo prevede che l’allevatore, in questi casi di movimentazione da vita, precompili il modello e chieda l’autorizzazione al veterinario pubblico. Avvenuta la validazione online il modello sarà automaticamente disponibile all’allevatore.

Giunti al momento in cui i capi devono essere caricati sui mezzi di trasporto, al posto delle quattro copie del modello 4 cartaceo ne verrà stampata e sottoscritta una sola copia che accompagna gli animali durante il trasporto e viene consegnata al destinatario (macello o stalla) che provvederà ad archiviarla.

E se una volta concluso questo iter, fosse necessario apportare delle variazioni dell’ultimo minuto rispetto a quanto inserito online, sul documento cartaceo di accompagnamento si trova lo spazio apposito per inserire le note di cambiamento; dopodiché si hanno sette giorni di tempo per riportare le modifiche in Banca dati nazionale.

In estrema sintesi i passaggi operativi sono i seguenti:

1- prenotazione entro 5 giorni direttamente all'Asl o dal soggetto delegato degli animali da trasportare.
2- attesa di validazione da parte del veterinario dell'Asl per le movimentazioni degli animali a vita o stampa diretta del modello 4 per quelli destinati al macello.
3- consegna all'allevatore di una copia del modello 4 stampato.
4- eventuali annotazioni o cancellazioni da parte dell'allevatore e firma in calce del trasportatore.
5- dopo aver movimentato il capo, l'allevatore dovrà restituire la copia del modello 4 a conferma del buon fine della movimentazione e per le correzioni di eventuali dati difformi dal modello 4 iniziale, questo sempre entro i 7 giorni.

Domenica 23 luglio 2017/Italia.http://www.consulenzagricola.it

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