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Macellazioni: cautele da adottare durante l'abbattimento

L'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 1099/2009 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 3.000.

20 Giugno 2013
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Le Regioni hanno approvato le sanzioni per violazioni del Regolamento 1099/2009. Il parere, favorevole ma con osservazioni, è stato licenziato il 13 giugno sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento CE 1099/2009 del consiglio del 24 settembre 2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali.

Le modifiche chieste dalle Regioni sono state concordate nel gruppo tecnico misto del 21 maggio 2013 e attengono- oltre a correzioni formali- a precisare il ruolo delle amministrazioni regionali come autorità competente e ai fini delle spettanze dei proventi derivanti dalle sanzioni. Le Autorità competenti incaricate di garantire il rispetto delle norme del regolamento, nonché all'accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni sono dunque il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali nell'ambito delle rispettive competenze.

Nel caso di reiterazione delle violazioni la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la fattispecie violata è aumentata sino alla metà ed è disposta la sospensione dell'attività da uno a tre mesi. Salvo che il fatto costituisca reato:
- l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 3.000.
- il responsabile della tutela del benessere animale che viola le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo S, del regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 3.000.

Luned', 17 giugno 2013/Italia.http://www.anmvioggi.it

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