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Nuove norme per l'utilizzo dei prodotti derivati del latte

Il Ministero della Salute ha dettato il 26 settembre nuove regole per la somministrazione di prodotti derivati del latte come materie prime per utilizzo nei mangimi animali. Per alcune tipologie di derivati sarà necessario sottoporre tali prodotti a trattamenti di sterilizzazione.

28 Ottobre 2011
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Il Ministero della Salute ha dettato il 26 settembre nuove regole per la somministrazione di prodotti derivati del latte come materie prime per utilizzo nei mangimi animali. Per alcune tipologie di derivati sarà necessario sottoporre tali prodotti a trattamenti di sterilizzazione. Tuttavia la normativa comunitaria ammette una deroga consentendo l'utilizzo immediato nei mangimi di alcune categorie di questi prodotti.L'individuazione dei prodotti rientra in 3 categorie principali (Tipologia 1, 2 e 3).

Gli stabilimenti di origine dovranno essere "registrati", inviare comunicazione all'ASL e garantire la tracciabilità dei prodotti.

Gli allevatori a sua volta dovranno:

A. richiedere alla ASL un nulla osta indicando:

a. Le caratteristiche dei “Prodotti”;
b. Il o i fornitori dei “Prodotti”;
c. Le modalità di conferimento (trasporto, frequenza, quantità);
d. Le modalità di eliminazione dei “Prodotti” eventualmente non utilizzati;
e. Le condizioni di utilizzo (specie e categoria di animali, ecc.).

Gli allevamenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

B. Devono:

1. Essere iscritti all’anagrafe nazionale degli allevamenti;
2. Essere georeferenziati.


E,solo per gli allevamenti che utilizzano prodotti di TIPOLOGIA 2 (prodotti derivati del latte trattati termicamente) e 3 (prodotti crudi):

3. Essere situati nel territorio della provincia dove ha sede lo stabilimento fornitore o nella provincia
confinante;
4. Disporre di un adeguato sistema per l’eventuale conservazione e utilizzo dei “Prodotti”;
5. Destinare i “Prodotti” solo all’alimentazione degli animali dell’allevamento di destinazione.


E,solo per gli allevamenti che utilizzano prodotti di TIPOLOGIA 3:

6. Trasferire gli animali allevati sensibili all’afta epizootica:

a) direttamente al macello sito sul territorio nazionale;
b) ad un’azienda da cui gli animali saranno trasferiti direttamente al macello;
c) ad un’azienda che non utilizza “Prodotti” di Tipologia 3. In ogni caso, gli animali esposti al rischio di contrarre l’afta non possono lasciare l’azienda se non sono trascorsi 21 giorni dall’introduzione degli
animali.
Il nulla osta all’allevatore viene rilasciato dalla ASL dopo un’ispezione dell’allevamento.

Lunedi, 24 ottobre 2011, http://www.anas.it

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