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UE: indicazione dell'origine per le carni

Un certo numero di Stati membri ha sostenuto la Commissione e ritiene che sarebbe estremamente difficile e molto costoso da applicare alla specie suina, ovina, caprina e pollame, norme equivalenti a quelle applicabili alle carni bovine.

19 Giugno 2014
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Durante l'ultima riunione del Consiglio dei ministri dell'agricoltura, la Commissione ha informato il Consiglio circa la risoluzione del Parlamento europeo del 6 feb 2014, relativa al regolamento di attuazione 1337/2013 che stabilisce le modalità di applicazione di indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni fresche refrigerate o congelate di suini, ovini, caprini e pollame (10857/14).

Un certo numero di Stati membri ha sostenuto la Commissione e ritiene che, a differenza di quanto stabilito dalla risoluzione degli stati del Parlamento europeo, sarebbe estremamente difficile e molto costoso da applicare alla specie suina, ovina, caprina e pollame, norme equivalenti a quelle applicabili alle carni bovine .

Quando il regolamento 1169/20111 sull'etichettatura dei prodotti alimentari è stato discusso nel 2010, è stato concordato che l'indicazione obbligatoria dell'origine o del luogo di provenienza per suini, ovini, caprini e pollame non trasformati avrebbero richiesto ulteriori valutazioni d'impatto. In seguito, la Commissione avrebbe dovuto quindi esaminare ulteriormente le opzioni per le modalità da esprimere sulle origini di quei cibi, in particolare per quanto riguarda il luogo di nascita, il luogo di allevamento ed il luogo di macellazione degli animali. A questo proposito, il regolamento 1169/2011 ha incaricato la Commissione di adottare le disposizioni necessarie mediante atti di esecuzione. Su questa base, la Commissione ha adottato il regolamento di attuazione 1337/2013 2, che prevede l'indicazione obbligatoria dello Stato membro o del paese terzo di «allevamento» e «macellazione» degli animali.

In una risoluzione adottata il 6 febbraio 2014, il Parlamento europeo, ha ritenuto che la Commissione ha oltrepassato le competenze di esecuzione conferite ai sensi del regolamento 1169/2011 e ha invitato la Commissione ad elaborare un nuovo regolamento, applicando agli alimenti interessati esattamente le stesse regole esistenti nella normativa applicabile alle carni bovine: indicazione dei luoghi di nascita, allevamento e macellazione ed escludendo qualsiasi deroga per le carni macinate e le rifilature.

Lunedì 16 giugno, 2014/ Consilium/ European Union. http://www.consilium.europa.eu

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