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Massimo ViscarelliAllevatore - Italia17-Lug-2018
PIANO NAZIONALE BENESSERE DEGLI ANIMALI DA REDDITO
ISPEZIONI E REGISTRAZIONE DEI DATI
Durante l’ispezione il Veterinario ufficiale raccoglie e registra:
a. la data, l’identificazione del luogo di produzione, i dati ed il codice fiscale del proprietario e del detentore;
b. il tipo di allevamento e le disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria;
c. le categorie di non conformità rispetto alle disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria;
d. le categorie amministrative delle non conformità e le azioni intraprese.
Le categorie amministrative delle non conformità sono state suddivise in tre gruppi cui corrispondono diverse azioni:
• categoria A - non conformità per le quali viene richiesto di rimediare entro un termine inferiore ai tre mesi e non viene comminata nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
• categoria B - non conformità per le quali viene richiesto di rimediare entro un termine superiore ai tre mesi e non viene fatta nessuna sanzione amministrativa o penale immediata;
• categoria C - non conformità per le quali viene comminata una sanzione amministrativa o penale immediata (vi appartengono i casi più gravi di non conformità e le reiterazioni).
La vigilanza sul benessere animale può essere svolta come attività a sé stante ovvero in occasione di sopralluoghi programmati presso gli allevamenti per altre finalità (profilassi, controlli sui mangimi, farmaci etc.).
Durante ogni ispezione effettuata ai sensi del presente piano il Veterinario ufficiale deve controllare tutte le categorie di non conformità previste per la specie in esame. Nel caso in cui il Veterinario ufficiale effettui un controllo sul benessere animale durante l’ispezione in allevamento finalizzata ad altri scopi, tale controllo per essere significativo devono riguardare almeno:
• 5 requisiti (categorie di non conformità ai sensi della Decisione 2006/778/CE) per i vitelli
• 4 requisiti (categorie di non conformità ai sensi della Decisione 2006/778/CE) per i suini:
• 3 requisiti (categorie di non conformità ai sensi della Decisione 2006/778/CE) per le galline ovaiole • 5 requisiti (categorie di non conformità ai sensi della Decisione 2006/778/CE) per tutte le specie che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 146/2001 (attuazione della direttiva 98/58/CE).
In tali casi i controlli dovranno essere rendicontati come “extrapiano” e non rientrano nel conteggio relativo alla percentuale minima annuale prevista dal Piano.
Si sottolinea l’importanza di mantenere una documentazione scritta dell’attività di controllo svolta, pertanto per ogni ispezione effettuata deve essere redatta l’apposita “check list”. La registrazione dei dati relativi ai controlli è indispensabile sia quando vengono riscontrate irregolarità cui consegue l’applicazione delle R. Matassa 6 sanzioni amministrative o penali, che in caso di assenza di violazione delle norme o qualora vengano disposte prescrizioni di adeguamento prive di connotazione sanzionatoria.
All’atto dell’ispezione in allevamento per la verifica del benessere animale il veterinario ufficiale non deve trascurare taluni aspetti che, pur non essendo direttamente o specificatamente regolamentati dalle disposizioni di settore, sono stati oggetto di osservazioni da parte degli Ispettori del Food Veterinary Office nel corso delle più recenti missioni in Italia in materia di benessere animale negli allevamenti:
a. verifica della presenza e conformità del registro dei trattamenti;
b. verifica della conformità della registrazione di carico e scarico degli animali relativamente alle movimentazioni con particolare riferimento alla mortalità;
c. verifica della presenza di un protocollo/piano di lotta ai sinantropi, in particolare roditori e mosche e, ove previsto:
d. verifica dell’introduzione in allevamento di animali scortati da un documento di identificazione (passaporto ai sensi del Reg. CE n. 1760/2002 oppure altro documento previsto in deroga dal DM 31.01.2002) e del modello 4;
e. verifica della corretta identificazione degli animali e registrazione in banca dati anagrafe zootecnica ai sensi della normativa vigente.
Al fine di rendere più efficaci i controlli si ritiene opportuno che il veterinario ufficiale in una fase precedente l’esecuzione della visita ispettiva prenda in visione, ove disponibili, i dati registrati nella BDN – banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica, relativi all’azienda che sarà oggetto dell’ispezione medesima.
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