rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al d.l.gs. 146/2001, punto 19 sono praticate: la cauterizzazione dell’abbozzo corneale entro le tre settimane di vita sotto controllo veterinario il taglio della coda se necessario eseguito da un medico veterinario esclusivamente a fini terapeutici dei quali esiste idonea
documentazione di cui ai precedenti punti deve essere conservata sino all’uscita
dell’animale dall’azienda e deve essere messa a disposizione delle Autorità di
controllo ufficiale.
Mozzamento della coda e sanzioni- Inoltre- prosegue la nota ministeriale- negli allevamenti che introducono o che producono animali nei quali viene praticato il mozzamento della coda, senza avere effettuato una valutazione del rischio o senza avere successivamente messo in atto gli ulteriori interventi previsti dal piano di miglioramento, devono essere applicate le sanzioni previste dall’art. 8 del D. Lgs. 122/2011.
I Servizi Veterinari nel corso dei controlli programmati per il 2019 e 2020 dovranno verificare la corretta effettuazione delle valutazioni del rischio, lo stato di avanzamento del cronoprogramma e/o l’introduzione di gruppi di suini a coda integra e adottare gli opportuni provvedimenti, in caso di scostamento rispetto a quanto previsto.