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Nuove norme sul controllo ufficiale degli alimenti di origine animale, novità sulle macellazioni

Il 17 maggio 2019 sono stati pubblicati due nuovi regolamenti sul controllo ufficiale degli alimenti di origine animale: regolamento delegato (UE) 2019/624 e regolamento di esecuzione (UE) 2019/627. Le norme che attualmente regolano il controllo ufficiale sui prodotti di origine animale cesseranno di essere applicabili dal 14 dicembre 2019. Da quel momento in poi si applicheranno le due nuove norme.

27 Maggio 2019
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Il 17 maggio 2019 sono stati pubblicati due nuovi regolamenti sul controllo ufficiale degli alimenti di origine animale:

  • Regolamento Delegato (UE) 2019/624 della Commisione dell'8 febbraio 2019 su norme specifiche relative all'esecuzione di controlli ufficiali sulla produzione di carne e sulle zone di produzione e di stabulazione per molluschi bivalvi vivi conformemente al regolamento (UE) 2017 / 625 del Parlamento europeo e del Consiglio
  • Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali.

La normativa che regola attualmente il controllo ufficiale sui prodotti di origine animale cesserà di essere applicabile dal 14 dicembre 2019. Da quel momento in poi saranno applicabili i due nuovi regolamenti, che introducono nuove caratteristiche, tra cui spiccano le seguenti:

  • L'ispezione ante mortem all'esterno del macello, in caso di macellazione di emergenza, che fino ad ora doveva essere effettuata da un veterinario che ha rilasciato la corrispondente dichiarazione, sarà effettuata da veterinari ufficiali, che rilasceranno un certificato sanitario.
  • L'autorità competente può autorizzare l'ispezione ante mortem di animali di tutte le specie nell'azienda di origine. I regolamenti precedenti prevedevano solo un'ispezione ante mortem negli allevamenti avicoli, suini domestici e cacce riproduttive.
  • Nei macelli o negli stabilimenti per la manipolazione della selvaggina a bassa capacità, l'ispezione post mortem può essere effettuata da ausiliari ufficiali sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, senza che sia necessaria la presenza del veterinario ufficiale nello stabilimento durante l'ispezione.
  • Nei macelli o negli stabilimenti per la manipolazione della selvaggina a bassa capacità, l'autorità competente può autorizzare l'ispezione post mortem a essere ritardata per un massimo di 24 ore, dalla macellazione dell'animale o dall'arrivo allo stabilimento della selvaggina. Le opinioni dell'EFSA sull'ispezione delle carni, l'ispezione post mortem di tutte le specie diventano principalmente visive, applicando ulteriori procedure (palpazione, incisione) quando si sospetta un pericolo o un rischio per la salute umana o la salute degli animali .
  • Le autorità competenti possono decidere di sottoporre solo un campione rappresentativo di volatili da ciascun gruppo o lagomorfi da ciascuna azienda di provenienza all'ispezione post mortem.
  • I controlli ufficiali sono intensificati, in relazione alla Salmonella, in tutte le specie e sul Campylobacter, nei polli da carne.

Venerdì 17 maggio 2019/ AECOSAN/ Spagna.
http://www.aecosan.msssi.gob.es

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