Viene raccomandato un innalzamento del livello di attenzione nella sorveglianza e vigilanza degli allevamenti suini, con particolare riferimento alla biosicurezza strutturale e gestionale in funzione della stagione più critica per la diffusione del virus.
Zone di Restrizione II e III

- Controllo delle condizioni di biosicurezza ogni 90 giorni, secondo il DM 28/06/2022 e Reg. (UE) 2023/594, con registrazione in Classyfarm.
- Limitazione accessi: ingresso solo per personale autorizzato e veterinari ufficiali; divieto per mezzi non strettamente legati all’allevamento.
- Regole specifiche per ingressi di tecnici e veterinari privati (periodo di “inattività” tra zone).
- Obbligo di separazione funzionale e gestionale tra allevamenti da riproduzione e da ingrasso, con uso esclusivo di mezzi interni alla zona.
Zone di Restrizione I
- Controllo ufficiale delle misure di biosicurezza due volte l’anno, con almeno 4 mesi di intervallo.
- Stesse misure di regolamentazione su personale e mezzi come per le ZR II e III.
- Obbligo di separazione tra allevamenti e uso di mezzi dedicati.
Indicazioni generali:
- Divieto di personale condiviso tra allevamenti, anche temporaneamente, per evitare il rischio di trasmissione del virus.
- Le Regioni dovranno dare priorità nei controlli alle aziende in Comuni considerati a rischio.
- Norme specifiche anche per l’uso di fieno, paglia e la gestione dei liquami nelle aree soggette a restrizione.
- Possibilità per le Regioni di adottare misure ancora più restrittive, secondo analisi del rischio locale.
- In caso di negligenza o dolo, oltre alle sanzioni, può essere sospeso l’indennizzo per i danni.
nota-bs-PSA-maggio-25_signed.pdf
Situazione Aggiornata secondo il Bollettino Epidemiologico Nazionale:

Nota Ministeriale: 0015324-23/5/2025- DGSAF - MDS-P