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I consumatori della UE potranno finalmente sapere l'origine della carne che comprano(modalità particolari per i suini)

La nuova normativa sulla etichettatura delle carni fresche e congelate obbliga ad indicare l'origine o la provenienza degli animali.

12 Dicembre 2013
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A maggioranza qualificata degli Stati Membri è stata approvata nel Comitato Permanente della Filiera Alimentare e della Sanità Animale la proposta di una nuova normativa sulla etichettatura delle carni fresche e congelate di suino, ovino, caprino e pollame che obbliga ad indicare l'origine della provenienza degli animali.

Con questa nuova normativa, i consumatori della UE potranno sapere da dove proviene la carne che comprano. I consumatori potranno prendere la decisione di acquisto in base ai concetti di "origine", "allevato" e "macellato". La proposta introduce un sistema di etichettatura obbligatoria che stabilisce un vincolo tra la carne e l'animale da cui proviene. In accordo con le nuove regole, gli animali nati, allevati e macellati nello stesso Stato Membro possono essere etichettati con il termine "origine: Stato Membro (o paese terzo)", mentre negli altri casi nell'etichetta si indicherà i luoghi di allevamento e macellazione. Si stabilisce una connessione dettagliata delle norme adottate ad ogni tipo di produzione con il fine di garantire che il luogo di allevamento è di fatto dove l'animale ha passato la maggior parte della sua vita.

La proposta sarà adottata formalmente dalla Commissione e verrà pubblicata nel Diario Ufficiale nei prossimi giorni. Con il fine di permettere l'adattamento del settore agroalimentare alla nuova normativa, il nuovo Regolamento si applicherà a partire dal 1 aprile del 2015. Attualmente già esistono norme similari per le carni bovine fresche e nel 2011 si identificò la necessità di un approccio chiaro ed armonico per l'etichettatura delle altre carni, sollecitando alla Commissione la proposta di norme su scala UE.

Requisiti per identificare il paese di allevamento dei suini:

  • Più di 6 mesi: Stato Membro o paese terzo nel quale l'animale ha passato gli ultimi 4 mesi di vita.
  • Meno di 6 mesi d'età con oltre 80 Kg di peso vivo: Stato Membro o paese terzo nel quale il suino è stato allevato da 30 kg fino alla sua macellazione.
  • Meno di 6 mesi d'età con meno di 80 kg di peso vivo: Stato membro o paese terzo nel quale ha avuto luogo tutto il periodo di allevamento dalla sua nascita.

Venerdì 6 dicembre 2013/ EC/ Unione Europea. http://europa.eu/rapid/

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