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Emilia Romagna: sostegno specifico per la Biosicurezza negli allevamenti di suini, Linee Guida

I fabbricati di suini, così come definiti dall’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 2016/429 devono rispondere ai requisiti strutturali riportati di seguito...

4 Febbraio 2022
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Con Atto della Giunta Regionale, la Regione Emilia Romagna stimola gli allevatori ad applicare le misure di Biosicurezza più efficaci attraverso l'autorizzazione della L.R. 29 del 2019 che prevede l'adeguamento degli allevamenti di suini ai requisiti strutturali di biosicurezza

In conformità all’art. 36, comma 3, della L.R. n. 24 del 2017, tutti gli interventi edilizi devono essere attuati prioritariamente attraverso il recupero o la sostituzione di fabbricati esistenti, dismessi o in corso di dismissione o inutilizzati. Solo nel caso in cui si dimostri l’assenza di ragionevoli alternative in termini di recupero o sostituzione di fabbricati esistenti, si potranno realizzare nuovi fabbricati, prioritariamente all’interno dell’area di pertinenza dell’allevamento o, in subordine, in adiacenza all’allevamento esistente.

Le nuove costruzioni devono comunque avere destinazioni d’uso e dimensionamenti strettamente necessari per soddisfare i requisiti strutturali di seguito indicati. Gli stabilimenti di suini, così come definiti dall’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 2016/429 devono rispondere ai requisiti strutturali riportati di seguito.

1. i locali e gli edifici degli stabilimenti in cui sono detenuti i suini devono:

  • a) essere costruiti in modo tale che nessun altro animale possa entrare nei locali e negli edifici o entrare in contatto con i suini detenuti o con il loro mangime e materiale da lettiera;
  • b) consentire il lavaggio e la disinfezione delle mani;
  • c) consentire la pulizia e la disinfezione dei locali;
  • d) disporre di strutture adeguate per il cambio delle calzature e degli abiti all’ingresso dei locali in cui sono detenuti i suini;
  • e) recinzione a prova di bestiame almeno attorno ai locali in cui sono detenuti i suini e agli edifici in cui sono tenuti mangimi e lettiere;
  • f) strutture per l’isolamento dei capi introdotti;
  • g) l’istituzione di zone «pulite» e «sporche» per il personale in funzione della tipologia di azienda, quali spogliatoi, docce, mensa.

Inoltre l'allevamento deve possedere:

a) un'area apposita, posta prima della barriera di entrata per la sosta dei veicoli del personale dell'allevamento e/o visitatori;

b) cancelli o sbarre idonee ad evitare l'ingresso diretto e non controllato di automezzi;

c) apparecchiature a pressione FISSE per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione;

d) idonee strutture per il carico/scarico degli animali;

e) cella frigorifera idoneamente posizionata su una superficie che permetta la raccolta di eventuali materiali o liquidi percolanti e sia pulibile e disinfettabile;

f) aree sottostanti i silos dei mangimi consentono una efficace pulizia e il deflusso delle acque di lavaggio;

g) punto di pesa degli animali ubicato all'esterno dell'area di stabulazione e governo degli animali...

Mercoledì, 26 gennaio 2022/Italia. https://www.provincia.re.it/

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