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Entrata in vigore del decreto compravendita prodotti agricoli

Queste nuove disposizioni stabiliscono prioritariamente due adempimenti basilari ai quali
saranno soggette tutte le imprese del settore alimentare.

15 Ottobre 2012
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Il 24 ottobre 2012 entreranno in vigore le disposizioni fissate dall’art. 62 del D.L. 1/2012 e dal
Decreto attuativo in corso di pubblicazione sulla G.U..

Queste nuove disposizioni stabiliscono prioritariamente due adempimenti basilari ai quali
saranno soggette tutte le imprese del settore alimentare ossia quelle di produzione, commercio e
ristorazione.

La norma prevede in particolare:

1) l’obbligo della forma scritta per i contratti di cessione dei prodotti agricoli/alimentari nel
territorio italiano;

2) l’introduzione di termini di pagamento legali.

Il rispetto dei termini di legge è perentorio e prescinde dall’accordo tra le parti.

Esclusioni

Sono tre i casi in cui le nuove norme non si applicano:

1) I conferimenti di prodotti agricoli e ittici, alle società cooperative agricole, comprese le
organizzazioni dei produttori di cui il produttore è socio;

2) le cessioni istantanee e cioè quelle in cui il pagamento è contestuale alla consegna;

3) le cessioni nei confronti di privati consumatori.

La norma non prevede una franchigia e pertanto le forniture di prodotti agricoli e alimentari
di qualsiasi importo devono essere sottoposte alle nuove regole.

Definizione di prodotto

- Prodotto alimentare: l’art. 2 del Regolamento CE n. 178/2002 stabilisce che per prodotto alimentare si intende qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani.

- Prodotto agricolo: l’art. 38 del trattato sul funzionamento dell’unione europea stabilisce che per
prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca nonché i prodotti di
prima trasformazione. Tali prodotti sono individuati in apposito allegato. (vedi Allegato 2).

Forma del contratto

I contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere
stipulati in forma scritta e devono contenere a pena di nullità:

- LA DURATA;
- LE QUANTITA’ E LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO VENDUTO;
- IL PREZZO;
- LE MODALITA’ DI CONSEGNA;
- LE MODALITA’ DI PAGAMENTO.

Tali contratti devono essere redatti secondo i principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni con riferimento ai beni forniti.

Per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta che può essere
trasmessa per via elettronica, a mezzo fax, anche priva di sottoscrizione che manifesti la volontà delle parti.

In sostituzione di un contratto vero e proprio, a condizione che vengano inseriti tutti gli
elementi sopra dettagliatamente descritti, possono essere utilizzati:

a) il contratto di cessione dei prodotti;
b) il documento di trasporto (DDT), la bolla di consegna o la fattura;
c) l’ordine di acquisto con il quale l’acquirente commissiona la consegna del prodotto.

Si ricorda che i documenti sopra elencati devono riportare la dicitura “Assolve agli obblighi
di cui all’art. 62 comma 1 del DL 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24
marzo 2012 n. 27.”

Termini di pagamento

I termini di pagamento decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura e
sono così fissati:
- entro 30 giorni per i prodotti deteriorabili;
- entro 60 giorni per gli altri prodotti.

La data di ricevimento della fattura è validamente certificata se consegnata:

  • a mano;
  • a mezzo raccomandata A.R.;
  • tramite posta elettronica certificata PEC;
  • sistema EDI.

Se vi è incertezza in merito alla data di ricevimento della fattura va fatto riferimento alla
data di consegna dei prodotti.

Prodotti considerati deteriorabili

Ai sensi del comma 4 del citato art. 62 sono prodotti alimentari deteriorabili quelli che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una scadenza o un termine
minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in
involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli
stessi per un periodo superiore a 60 giorni;
c) prodotti a base di carne;
d) tutti i tipi di latte.

Interessi di mora

Gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del
pagamento e sono calcolati utilizzando il tasso di riferimento indicato nella normativa nazionale di
recepimento delle direttive comunitarie maggiorato di due punti e sono inderogabili. Attualmente il
tasso complessivo ammonta al 10%. E’ possibile concordare un tasso diverso che non sia penalizzante per il creditore.

Condotte sleali

Il comma 2 del citato art. 62 individua le 5 condotte sleali:

1) imposizione (diretta o indiretta) di condizioni di acquisto, di vendita, o altre condizioni
contrattuali ingiustificatamente gravose;

2) applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;

3) subordinazione della conclusione, dell’esecuzione dei contratti e della continuità e regolarità
delle medesime relazioni commerciali all’esecuzione di prestazioni aventi oggetto diverso;
conseguimento di indebite prestazioni unilaterali;

4) adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del
complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

Sanzioni

I commi da 5 a 7 dell’art. 62 prevedono quanto segue:

1) in caso di violazione dell’obbligo della forma scritta del contratto, o degli altri obblighi di cui al
citato comma 1, è applicabile ai contraenti la sanzione da € 516 a € 20.000 determinata facendo
riferimento al valore dei beni oggetto di cessione;

2) in caso di condotta sleale è applicabile la sanzione da € 516 a € 3.000 determinata facendo
riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti;

3) in caso di ritardo dei pagamenti è applicabile la sanzione da € 500 a € 500.000 a carico del
debitore e determinata in base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura del ritardo.

L’obbligo della forma contrattuale scritta si applica:

ai contratti stipulati dal 24-10-2012. I contratti in essere andranno adeguati ai nuovi requisiti entro il
31-12-2012.

Le disposizioni relative ai termini di pagamento ed alle clausole sleali, si applicano
automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012.

Venerdì, 12 ottobre 2012/Italia.Studio Scardovelli e Associati- Mantova

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