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Ministero della Salute accelera per I&R, corsi di formazione

Il DL del 5 agosto 2022 si completa con la Nota Ministeriale riguardo alla formazione di tutto il settore produttivo...

9 Gennaio 2023
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Con l'obiettivo di facilitare l'applicazione del DL del 5 agosto 2022, n.134 riguardante l'identificazione e registrazione di animali e stabilimenti sono disponibili i corsi di formazione per tutti gli attori della filiera produttiva.

L'erogazione dei programmi formativi in merito a quanto sopra per gli operatori ed i professionisti degli animali dovrebbero essere stabilite con un decreto del Ministro della salute che verrà emanato entro il 27 settembre 2023, ovvero entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, ma sono già stati resi disponibili da ora presso il portale di formazione dell'IZSLER.

PDFNota-pubblicazione-video-formativi_OP_ag1.pdf

Le disposizioni del DL in sintese sono:

a) registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale; registrazione dei trasportatori di animali e degli operatori che, indipendentemente da uno stabilimento, procedono alle operazioni di raccolta di animali;

b) identificazione e registrazione degli animali detenuti delle specie bovina, equina, ovina, caprina, suina, dei camelidi e dei cervidi.

c) identificazione, registrazione nella Banca dati nazionale (“BDN”), e tracciabilità degli animali detenuti, diversi da quelli di cui alla lettera b) .

La riorganizzazione nazionale del sistema I&R ha la finalità di:

a) assicurare la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori;

b) garantire, con le modalità previste per le varie specie e tipologie di animali, la tracciabilità degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale, anche ai fini della trasmissione delle relative informazioni al consumatore finale e ai fini della trasparenza di mercato;

c) garantire il supporto per l’applicazione efficace delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al regolamento; d) contribuire alla tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico;

e) assicurare la disponibilità delle informazioni alle Autorità competenti e alle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di compiti istituzionali se direttamente connessi al sistema I&R;

f) definire le azioni correttive e le sanzioni che le Autorità competenti devono adottare in caso di violazione delle disposizioni del sistema I&R;

g) garantire il supporto dei dati nella BDN, per la programmazione e l’esecuzione dei controlli di sanità pubblica veterinaria e di quelli previsti dalla regolamentazione vigente in materia di erogazione dei premi comunitari.

I realtà, l'applicazione delle varie misure e il funzionamento del sistema di tracciabilità viene lasciata ai singoli operatori della filiera produttiva.

a) l’operatore e il trasportatore, per l’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; b) i fornitori dei mezzi di identificazione degli animali, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 12;

c) il responsabile del macello, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 13;

d) le associazioni nazionali allevatori di specie e di razza ed altri enti riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini della tenuta dei libri genealogici, per la registrazione ed aggiornamento in BDN delle informazioni di pertinenza;

e) gli organismi di rilascio e i veterinari libero professionisti appositamente autorizzati dalla ASL per l’applicazione del sistema I&R degli equini, compreso il rilascio e la consegna del documento unico di identificazione a vita;

f) i veterinari libero professionisti appositamente autorizzati dalla ASL per l’applicazione del sistema I&R degli animali da compagnia;

g) le autorità competenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per il corretto funzionamento del sistema I&R sul territorio di propria competenza tramite l’organizzazione, la programmazione, il coordinamento e la verifica delle attività delle ASL e delle informazioni di competenza inserite nei sistemi informativi;

h) le autorità delle ASL competenti;

i) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

l) il CSN per la gestione tecnica della BDN;

m) i veterinari militari per il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli animali e degli stabilimenti di propria competenza;

n) il Ministero della salute.

PDFDecreto-legislativo-5-agosto-2022-n.-134.pdf

Nota Ministeriale del 2 gennaio 2023- DGSAF Ministero della Salute

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