Sintesi:
• Limitare gli accessi agli allevamenti suini situati in ZR I, II, III al solo personale dei Servizi Veterinari delle ATS esclusivamente per attività strettamente necessarie, quali: ⎯ sorveglianza PSA; ⎯ visite pre-movimentazione; ⎯ verifica dei requisiti di biosicurezza; ⎯ gestione di situazioni d’emergenza, comprese quelle relative al benessere animale.

• Sospendere ogni altra attività programmata che implichi accesso diretto, quali controlli di farmacosorveglianza, piano benessere, ecc., favorendo lo svolgimento presso allevamenti fuori dalle zone di restrizione o, ove possibile, da remoto.
• Sono consentiti i controlli relativi al sistema Identificazione e Registrazione purché eseguiti contestualmente alle verifiche di biosicurezza.
• Ogni accesso consentito dovrà comunque avvenire nel rigoroso rispetto delle misure di biosicurezza e prevedere l’immediata adozione di azioni correttive in caso di non conformità riscontrate.
• Per accessi esterni di carattere di emergenza (assistenza veterinaria, manutenzioni urgenti, ecc.) l’allevatore dovrà acquisire un’autodichiarazione da parte dell’operatore, attestante il mancato ingresso in altri allevamenti nelle precedenti 48 ore.
Sospese ogni attività di controllo che preveda accesso diretto negli allevamenti situati in ZR I, II, III. Eventuali interventi urgenti dovranno essere preventivamente condivisi con il Servizio Veterinario competente, al fine di concordare le opportune misure di biosicurezza.
Nota di chiarimento per i veterinari liberi professionisti:
Situazione aggiornata secondo il Bollettino Epidemiologico Nazionale:

Mercoledì, 25 giugno 2025 - Ministero della Salute/ https://storymaps.arcgis.com/stories/