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Unione Europea: in approvazione il nuovo Regolamento per il Farmaco Veterinario, molte le novità in arrivo...

La titolarità del potere di prescrivere medicinali spetterà al medico veterinario e alle altre figure professionali qualificate a farlo ai sensi della legge nazionale in vigore al momento dell´entrata in vigore del presente regolamento.

4 Marzo 2016
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La Commissione ENVI del Parlamento europeo si è espressa positivamente al progetto di risoluzione dei farmaci veterinari che ora andrà al voto al parlamento europeo.

La relatrice del provvedimento è il deputato francese Francoise Grossetete. Hanno votato a favore tutti gli eurodeputati italiani. Le principali novità sono:

Uso profilattico e metafilattico degli antibiotici- - Viene proibito l'uso profilattico di routine degli antimicrobici, ad eccezione dei casi in cui tale uso sia giustificato da un veterinario in presenza di sintomi eccezionali dell'animale; tali sintomi dovranno essere espressamente indicati in una apposita lista che verrà stilata dall'Agenzia europea del farmaco nei prossimi mesi.
L'uso metafilattico degli antibiotici sarà permesso solo per trattare gli animali malati e quegli animali che verranno identificati come a rischio di contagio, per prevenire la diffusione della malattia ad altri capi.
Nei casi in cui questi prodotti debbano essere utilizzati per un uso non ordinario di metafilassi, i proprietari e gli allevatori degli animali da produzione alimentare in questione dovranno dimostrare di avere un "piano di salute" che specifichi le misure non mediche da applicare per ridurre la necessità di ricorrere ad un uso metafilattico in futuro. (art. 111 della proposta di Regolamento)

Titolarità del potere di prescrivere medicinali- La titolarità del potere di prescrivere medicinali spetterà al medico veterinario e alle altre figure professionali qualificate a farlo ai sensi della legge nazionale in vigore al momento dell´entrata in vigore del presente regolamento. 

Vendita al dettaglio di medicinali veterinari e tenuta di registri- Per quanto riguarda infine la vendita dei medicinali da parte dei veterinari questa continuerà a essere consentita laddove la legge dello Stato membro in questione lo permetta (non in Italia dunque). Il regolamento non tratta invece la questione della dispensazione (cessione/consegna) del farmaco veterinario e con tutta probabilità- in attesa del testo consolidato- tale possibilità dovrebbe continuare a rimanere in vigore così come previsto dalla normativa italiana. Inoltre, per la cessione di medicinali il medico veterinario non sarà tenuto a rispettare i requisiti di cui all´art. 117 (3) in quanto esso troverà applicazione soltanto in presenza di un contratto di compravendita (vendita commerciale e non cessione).
 

Giovedì, 18 febbraio 2016/Italia.http://www.anmvioggi.it/

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